STATUTO AZIONE CATTOLICA

1. L´Azione Cattolica Italiana è una Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.
2. L´impegno dell´ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti.
3. I laici che aderiscono all´ACI:
     a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all´apostolato nella loro specifica condizione di vita;
     b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell´Associazione per contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell´azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;
     c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l´unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell´ambito delle realtà temporali.
4. L´Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico.
5. L´ACI, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora direttamente con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l´unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra laici, clero e Vescovi.
6. L´esperienza associativa e l´attività apostolica dell´Azione Cattolica Italiana hanno come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l´ACI offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali. L´ACI promuove lacute;impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico.
7. L´ACI collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento.
8. L´ACI, nelle sue diverse articolazioni, partecipa all´attività delle organizzazioni internazionali cattoliche.
9. L´ACI collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica.
10. Nell´Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita dell´Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne la unitagrave;. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell´apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell´Associazione. Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall´Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell´Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l´Autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione (settore, ACR, movimento o gruppo).
Partecipazione all´A.C.I.
11. Possono aderire all´A.C.I. quei laici che, accettandone la natura ed i fini, intendono partecipare alla vita di una delle sue associazioni esistenti nella propria diocesi.
12. L´adesione è personale; si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale dell´A.C.I.
13. L´adesione all´A.C.I. comporta per il socio il dovere di contribuire - con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l´azione - alla realizzazione delle finalità dell´Associazione; comporta anche il dovere di contribuire finanziariamente alla vita e all´attivitagrave; dell´Associazione. L´adesione all´A.C.I. attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione delle scelte fondamentali dell´Associazione.
14. Salvo quanto stabilito all´art. 38, i soci, a livello di base, od i loro rappresentanti, agli altri livelli, eleggono, ogni tre anni, i membri degli organi collegiali dell´Associazione (Consigli).
15. I Presidenti sono nominati ai vari livelli dall´Autorità ecclesiastica competente su proposta dei rispettivi Consigli.
16. Gli incarichi direttivi dell´A.C.I. di regola hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.
17. Gli i incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.
L´Associazione diocesana
18. L´Associazione diocesana di Azione Cattolica riunisce tutti coloro che nella diocesi aderiscono allacute;A.C. Collabora col Vescovo ed offre il suo contributo al Consiglio pastorale per la costruzione e missione della Chiesa locale. Si articola in associazioni parrocchiali e, secondo le esigenze e le situazioni, in gruppi interparrocchiali e diocesani. All´interno dell'associazione diocesana possono costituirsi dei movimenti che collegano i gruppi parrocchiali, interparrocchiali e diocesani che abbiano caratteristiche comuni.
19. L´Associazione parrocchiale di Azione Cattolica è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all´A.C. Cura la formazione e coordina l´impegno apostolico dei soci e dei gruppi collaborando col Parroco per la crescita e lacute;impegno missionario della comunità parrocchiale. Nellacute;associazione parrocchiale possono costituirsi dei gruppi come prima elementare e vitale esperienza associativa; la costituzione dei gruppi è approvata o promossa dal Consiglio dell´associazione e intende favorire la formazione degli aderenti, la loro testimonianza nei propri ambienti di vita e la loro partecipazione organica al servizio pastorale comune della parrocchia. Per corrispondere ad esigenze formative e pastorali specifiche, l´associazione parrocchiale riunisce i giovani e gli adulti in due settori. All´interno dei settori si prevedono momenti formativi distinti per gli uomini le donne, i giovani e le giovani. Nell´associazione parrocchiale, l´Azione Cattolica dei Ragazzi ha una sua particolare struttura, secondo le linee stabilite negli art. da 34 a 38.
20. Organi dell´Associazione parrocchiale sono:
- l´Assemblea composta di tutti i laici della parrocchia che aderiscono all´A.C.I.;
- il Consiglio eletto in modo da esser rappresentativo delle componenti dell´associazione. Del Consiglio fanno parte i responsabili dell´Azione Cattolica dei Ragazzi;
- il Presidente nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio. L´Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per settori (giovani ed adulti). La composizione, le attribuzioni e il funzionamento degli organi e la procedura di elezione sono stabiliti con Regolamento diocesano.
21. Tenuto conto delle diverse realtà e necessità della Chiesa locale specie in relazione a piccole parrocchie, possono costituirsi associazioni interparrocchiali, che riuniscano i soci di più parrocchie. Esse hanno la stessa natura e struttura delle associazioni parrocchiali.
22. Per finalità pastorali e in relazione a particolari ambienti, possono costituirsi gruppi interparrocchiali o diocesani. Gli aderenti a questi gruppi partecipano alle Assemblee dell´Azione Cattolica delle loro rispettive parrocchie.
23. Secondo le necessità della diocesi, possono essere stabiliti collegamenti dell´A.C. a livello intermedio tra la parrocchia e la diocesi (vicarie, foranie, vallate e simili).
24. Nei movimenti, di cui all´art. 18, si collegano i gruppi parrocchiali, interparrocchiali e diocesani che mirano a realizzare i comuni obiettivi pastorali dell´A.C.I. in rapporto ad esperienze di Vita od ambienti specifici tra loro simili. La costituzione e la struttura dei movimenti sono approvate dal Consiglio diocesano. Un Segretario ed una Segretaria diocesani sono eletti dal Congresso diocesano di movimento e ratificati dal Consiglio dell´associazione diocesana.
25. Organi dell´associazione diocesana sono:
- l´Assemblea formata dai rappresentanti delle associazioni parrocchiali (ed interparrocchiali) e dei gruppi interparrocchiali e diocesani e dai membri del Consiglio diocesano
- il Consiglio eletto dall´Assemblea in modo da essere rappresentativo delle componenti dell´associazione; ne fanno parte di diritto i responsabili dell´A.C.R., i Segretari di movimento ed i membri della Presidenza diocesana assume la responsabilità della vita e della attività dell´associazione diocesana di fronte all´Assemblea e al Vescovo;
- la Presidenza è eletta dal Consiglio. Il Presidente è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio. Della Presidenza fanno parte due Vice Presidenti per ciascun settore, il Segretario e l´Amministratore. L´Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per settori. Le ulteriori norme circa la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dell´Assemblea, del Consiglio e della Presidenza e le procedure di elezione sono stabilite con Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
26. Consiglio regionale. In ciascuna regione conciliare funziona un Consiglio regionale dell´A.C.I. al fine di favorire il coordinamento dell´attività delle associazioni diocesane della regione. Il Consiglio collabora all´azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale e degli organi di pastorale regionali. Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle associazioni diocesane della regione e dai responsabili regionali dei movimenti esistenti nella regione. Il Consiglio elegge nel suo ambito il Delegato regionale che presiede il Consiglio stesso e lo rappresenta nel Consiglio nazionale dell´A. C.I.. Nell´espletamento delle sue funzioni il Delegato regionale può essere coadiuvato da membri del Consiglio regionale. Partecipa alle riunioni del Consiglio regionale un Sacerdote Assistente nominato dalla Conferenza Episcopale regionale.
L´ Associazione nazionale
27. L´Associazione nazionale di Azione Cattolica riunisce i laici che nelle diocesi italiane aderiscono all´A.C.I.. Esprime e favorisce l´incontro delle associazioni diocesane e il confronto e coordinamento delle rispettive esperienze; contribuisce con il suo servizio alla vita delle associazioni diocesane; studia e delibera gli impegni comuni per l´attuazione dei fini dell´A.C.l. in ordine ai problemi che hanno dimensioni nazionali ed internazionali. Collabora alla azione pastorale della Conferenza Episcopale Italiana e degli Organi di pastorale nazionale.
28. Organi dell´Associazione nazionale sono:
- l´Assemblea nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- la Presidenza nazionale.
29. Nell´ambito dell´Associazione nazionale i movimenti diocesani tra loro simili si collegano in movimenti nazionali. La costituzione e la struttura del movimento sono approvate dal Consiglio nazionale. Un Segretario ed una Segretaria nazionali sono eletti dal Congresso nazionale del movimento e ratificati dal Consiglio nazionale dell´Associazione.
30. L´Assemblea nazionale è composta dai Presidenti delle associazioni diocesane, da uno o più rappresentanti eletti dalle Assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna associazione diocesana - e, all´interno di questa, delle sue componenti - secondo i criteri stabiliti nel Regolamento, e dai membri del Consiglio nazionale. Decide le linee generali del programma dell´Associazione nazionale di A.C.I.. Elegge il Consiglio dell´Associazione nazionale. L´Assemblea si riunisce anche separatamente per settori.
31. Il Consiglio nazionale è composto da 20 membri eletti dall´Assemblea, dai Delegati regionali, dai responsabili nazionali della Azione Cattolica dei Ragazzi, dai Segretari dei movimenti nazionali e dai membri della Presidenza nazionale. Il Consiglio assume la responsabilità della vita e dell'attività dell´Associazione nazionale di fronte allacute;Assemblea e all´Episcopato italiano. Delibera nel quadro degli indirizzi dell´Assemblea nazionale, studia e cura le iniziative dell´Associazione nazionale, approva i programmi dei movimenti e ne promuove e coordina le attività. Il Consiglio propone la nomina del Presidente dell$acute;Associazione nazionale. Elegge la Presidenza nazionale. I componenti del Consiglio nazionale si riuniscono anche separatamente per settore.
32. La Presidenza nazionale è composta dal Presidente, da quattro Vice Presidenti, due per il settore giovani e due per il settore adulti, dal Segretario e dall´Amministratore. Il Presidente è nominato dalla C.E.I. su proposta del Consiglio nazionale dell´Associazione. La Presidenza ha funzioni esecutive delle decisioni dell´Assemblea e del Consiglio nazionale. Garantisce lacute;unità di tutta l´A.C.I., ne coordina e promuove l´attività. Assicura la stabile collaborazione dellacute;A.C.l. agli Organismi nazionali di coordinamento dellacute;apostolato dei laici. Il Presidente presiede il Consiglio e lacute;Assemblea nazionale e rappresenta lacute;Associazione nazionale.
33. Possono essere costituiti dal Consiglio nazionale o dalla Presidenza nazionale commissioni unitarie e servizi comuni.
Azione Cattolica dei Ragazzi
34. All´interno delle associazioni parrocchiali diocesane e nazionale l´Azione Cattolica dei Ragazzi è aperta ai fanciulli e ai preadolescenti dai 6 ai 14 anni circa.
35. L´Azione Cattolica dei Ragazzi ha il fine di offrire ai fanciulli ed ai preadolescenti che vi aderiscono l´organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario propria dell´A.C.I. realizzata a misura delle varie età.
36. L´Azione Cattolica dei Ragazzi si articola in varie sezioni secondo le esigenze (età, sesso, ecc.).
37. L´Azione Cattolica dei Ragazzi attua il suo compito formativo e missionario nelle diverse sezioni attraverso la vita di gruppo - per una più consapevole partecipazione alla comunità ecclesiale - caratterizzata da tre momenti tra loro complementari: catechesi, vita liturgica sacramentale, servizio di carità. A tal fine i gruppi sono aiutati e guidati da educatori specificamente preparati che collaborano con le famiglie alla educazione umana e cristiana dei ragazzi. Alla vita del gruppo vengono interessate le famiglie.
38. Gli organi diocesani dell´A.C.R. curano la preparazione e formulano proposte per la scelta degli educatori. Gli educatori ed i responsabili delle sezioni dell´Azione Cattolica dei Ragazzi sono nominati dal Consiglio dell´associazione parrocchiale secondo norme stabilite dal Regolamento. Gli educatori ed i responsabili dell´A.C.R. parrocchiale la rappresentano nell´assemblea parrocchiale dell´A.C. Nel Consiglio dell´associazione parrocchiale l´A.C.r. è rappresentata dai responsabili delle sue sezioni. I responsabili diocesani dell´A.C.R. sono eletti dai responsabili parrocchiali della stessa A.C.R. e ratificati dal Consiglio dell´associazione diocesana. Analoga procedura è prevista per i responsabili nazionali. Un rappresentante dell´A.C.R. fa parte della Presidenza dell´associazione a tutti i livelli.
Norme di carattere amministrativo
39. I soci dell´A.C.I. contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell´associazione locale, diocesana e nazionale. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base della quota associativa nazionale stabilita dal Consiglio nazionale.
40. La responsabilità dell´amministrazione unificata di ciascuna associazione - ai vari livelli - spetta alla Presidenza dell´associazione medesima che ne affida la cura al proprio Amministratore e ne è responsabile di fronte al proprio Consiglio. Il Consiglio stabilirà le quote di spesa destinate alle attività comuni ed a quelle di ciascuna articolazione (settori, A.C.R. e movimenti).
41. Il Segretario generale assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi dell´Associazione nazionale nelle sue varie articolazioni (settori, A.C.R. e movimenti) e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.
Disposizioni generali
42. Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata dall´Assemblea nazionale e diventa operativa dopo la ratifica della C.E.I..
43. I Regolamenti dell´Associazione nazionale e delle sue articolazioni sono approvati dal Consiglio nazionale. Anche le modifiche al Regolamento di attuazione del presente Statuto sono di competenza del Consiglio nazionale




Rubrica

Vita associativa

Statuto dell´Azione Cattolica

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